mercoledì 28 marzo 2012

Deferimenti

Il Procuratore Federale, esaminati gli atti e valutate le risultanze dell'istruttoria espletata dalla Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale per la violazione prevista dall'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione al Titolo III, punto 2), del C.U. n. 158/A del 29/04/2011:
- Massimo Cardelli, Presidente e legale rappresentante della società Unione Sportiva Borgo a Buggiano 1920 S.R.L. per inosservanza dell'impegno a partecipare ai Campionati Nazionali Allievi e Nazionali Giovanissimi nella stagione sportiva 2011/2012, assunto con la dichiarazione di cui al punto 2) del C.U. n. 158/A del 29/04/2011;
- la Società Unione Sportiva Borgo a Buggiano 1920 S.R.L. a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante per la violazione di cui all'art. 4, comma 1, del C.G.S.
Anche l'Alessandria è stata deferita, insieme ai propri dirigenti D'Anna e Perrone, dal Procuratore federale alla Commissione Disciplinare Nazionale a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C..
Inoltre il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale per la violazione dell’art. 85 delle N.O.I.F., lett. C), paragrafo V) in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S. anche

- Luigina Cappiello, legale rappresentante pro-tempore della società A.C. Montichiari S.p.A.,

per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, dell’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di maggio e giugno 2011, nonché del pagamento delle rate Enpals scadute al 30 settembre 2011, nei termini stabiliti dalla normativa federale e per non aver utilizzato il bonifico bancario, sul conto corrente dedicato indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli
emolumenti dovuti ad un tesserato per la mensilità di luglio 2011.
E per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la A.C. Montichiari S.p.A.;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore.

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